Ordinanza n. 4 del 2023

ORDINANZA N. 4

ANNO 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Silvana SCIARRA;

Giudici: Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 11 del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, recante «Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103», e dell’art. 649-bis del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, nel procedimento a carico di I. D.G., con ordinanza del 17 gennaio 2022, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dall’anno 2022.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2023 il Giudice relatore Francesco Viganò;

deliberato nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2023.

Ritenuto che con ordinanza del 17 gennaio 2022, il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, ha sollevato in via principale, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11 del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, recante «Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103», «nella parte in cui, introducendo l’art. 649-bis c.p., ha esteso la procedibilità d’ufficio della truffa all’ipotesi in cui ricorra la recidiva qualificata (aggravata, pluriaggravata o reiterata), con illegittimità derivata dell’art. 649-bis c.p. nella suddetta parte»;

che il giudice a quo ha altresì sollevato in via subordinata, in riferimento all’art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 649-bis del codice penale, «nella parte in cui prevede la procedibilità d’ufficio dei reati ivi contemplati – e, in ulteriore subordine, della sola truffa – nell’ipotesi in cui ricorra la recidiva qualificata (aggravata, pluriaggravata o reiterata)»;

che il Tribunale rimettente si trova a giudicare l’imputato I. D.G., citato in giudizio per rispondere di tre diversi delitti di truffa, due dei quali consumati, commessi secondo il pubblico ministero rispettivamente il 4, il 5 e il 17 maggio 2019, avvinti dal vincolo della continuazione e aggravati dalla recidiva reiterata specifica infraquinquennale;

che le querele presentate dalle persone offese in relazione a tutte le truffe in contestazione sono state rimesse prima dell’apertura del dibattimento;

che, dall’esame del certificato penale dell’imputato, emerge un precedente decreto penale di condanna del 25 maggio 2018 (esecutivo il 9 giugno 2018) per i reati di tentata truffa e deturpamento e imbrattamento di cose altrui, risultanza che induce il giudice rimettente a ritenere plausibile la sussistenza della contestata recidiva specifica infraquinquennale, ancorché non reiterata;

che, comportando detta recidiva un aumento di pena della metà, ex art. 99, terzo comma, cod. pen., essa costituisce una circostanza aggravante a effetto speciale;

che, ai sensi dell’art. 640, terzo comma, cod. pen., come modificato dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2018, il delitto di truffa «è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall’art. 61, primo comma, numero 7»;

che l’art. 649-bis cod. pen., introdotto dall’art. 11, comma 1, del medesimo decreto legislativo, prevede tuttavia, in relazione ai delitti di cui agli artt. 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e 646, secondo comma, cod. pen., che «si procede d’ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale»;

che, prima dell’intervento realizzato con il d.lgs. n. 36 del 2018, l’art. 640, terzo comma, cod. pen., stabiliva che «[i]l delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra […] un’altra circostanza aggravante»;

che – osserva il giudice a quo – nel vigore della precedente formulazione dell’art. 640, terzo comma, cod. pen., la giurisprudenza di legittimità riteneva che la recidiva, per le sue peculiarità, non rientrasse fra le circostanze aggravanti idonee a mutare il regime di procedibilità a querela della truffa;

che, invece, dopo l’introduzione nel codice penale dell’art. 649-bis è sorto, sul punto, un contrasto in giurisprudenza;

che tale contrasto è stato risolto dalle sezioni unite della Corte di cassazione con sentenza 24 settembre 2020-29 gennaio 2021, n. 3585, che ha affermato il seguente principio di diritto: «il riferimento alle aggravanti ad effetto speciale contenuto nell’art. 649-bis, cod. pen., ai fini della procedibilità d’ufficio, per i delitti menzionati nello stesso articolo, comprende anche la recidiva qualificata – aggravata, pluriaggravata e reiterata – di cui all’art. 99, secondo, terzo e quarto comma cod. pen.»;

che, pertanto, sulla base dell’interpretazione dell’art. 649-bis cod. pen. fornita dalle Sezioni unite e confermata dalla successiva giurisprudenza di legittimità, in presenza della recidiva specifica infraquinquennale il giudice rimettente dovrebbe ritenere i contestati delitti di truffa procedibili d’ufficio;

che, tuttavia, il giudice a quo dubita della compatibilità dell’art. 11 del d.lgs. n. 36 del 2018 e, in subordine, dell’art. 649-bis cod. pen. con i parametri costituzionali sopramenzionati;

che le questioni sarebbero rilevanti, atteso che l’intervento auspicato dal giudice rimettente determinerebbe la procedibilità a querela delle truffe contestate, indipendentemente dalla presenza della recidiva, e si tradurrebbe nell’immediata declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato, a seguito delle remissioni di querela già presentate;

che, quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate in via principale, il giudice a quo ritiene che l’esito prodotto dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 36 del 2018 non sia conforme ai principi e ai criteri direttivi formulati nella legge delega, che avrebbero perseguito la finalità di estendere – non di restringere, come sarebbe invece avvenuto – l’ambito dei reati contro il patrimonio procedibili a querela, con conseguente violazione dell’art. 76 Cost.;

che pertanto, ad avviso del rimettente, il risultato ottenuto sarebbe intrinsecamente irragionevole per contrasto con lo scopo perseguito dal legislatore, che intendeva ridurre l’area di procedibilità d’ufficio della truffa e che invece, per effetto del diritto vivente formatosi sulla norma, l’ha vista incrementarsi, con conseguente violazione dell’art. 3 Cost.;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata, l’incidenza della recidiva qualificata sul regime di procedibilità finirebbe per frustrare la stessa ratio della procedibilità a querela, poiché il riconoscimento di tale circostanza potrebbe avvenire solo in una fase molto avanzata del procedimento, vanificando le necessità di celerità e deflazione del carico giudiziario e travalicando, pertanto, il limite di ragionevolezza delle scelte legislative nella definizione del regime di procedibilità dei reati, in violazione dell’art. 3 Cost.;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate manifestamente inammissibili e, comunque, manifestamente infondate;

che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal rimettente in via principale sarebbe irrilevante nel giudizio a quo, poiché genericamente riferita all’art. 11 del d.lgs. n. 36 del 2018 e a tutte le fattispecie di reato in esso contemplate, a fronte di un procedimento penale instaurato per la sola fattispecie di truffa di cui all’art. 640 cod. pen.;

che la stessa sorte dovrebbe subire, per i medesimi motivi, la questione sollevata in via subordinata con riferimento all’art. 649-bis cod. pen.;

che le questioni sarebbero comunque manifestamente infondate nel merito, perché il legislatore delegato si sarebbe perfettamente conformato agli indirizzi del Parlamento espressi nella legge delega, con conseguente esclusione del lamentato vulnus all’art. 76 Cost.;

che il carattere vincolato della legislazione delegata non escluderebbe ogni discrezionalità del delegato nell’esercizio del potere che gli è stato affidato, sicché l’irrigidimento o l’ampliamento del regime di procedibilità d’ufficio per i casi di maggiore offensività non configurerebbe una violazione dell’art. 3 Cost.;

che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal rimettente in via subordinata sarebbe essa pure manifestamente infondata, poiché la scelta della procedibilità d’ufficio sarebbe giustificata dalla maggiore gravità dell’ipotesi selezionata, caratterizzata dalla presenza di un’aggravante a effetto speciale, senza pertanto che l’esercizio della discrezionalità legislativa si caratterizzi per quel manifesto contrasto con il canone di ragionevolezza che fonderebbe la violazione dell’art. 3 Cost.

Considerato che la disciplina oggetto della presente questione di legittimità costituzionale è stata modificata, successivamente all’ordinanza di rimessione, dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari);

che, a seguito della proroga dell’ordinario termine di vacatio legis ad opera dell’art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali), convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199, il menzionato d.lgs. n. 150 del 2022 è entrato in vigore il 30 dicembre 2022;

che, con riferimento al delitto di truffa, l’art. 2, comma 1, lettera o), del d.lgs. n. 150 del 2022 ha modificato il terzo comma dell’art. 640 cod. pen. eliminando le parole «o la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 7»;

che, con riguardo invece all’art. 649-bis cod. pen., l’art. 2, comma 1, lettera q), del medesimo decreto è intervenuto – oltreché eliminando le parole «o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità» – aggiungendo, dopo le parole «si procede d’ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale», l’inciso «diverse dalla recidiva»;

che tale intervento legislativo, dunque, amplia le ipotesi di procedibilità a querela dei delitti di truffa, frode informatica e appropriazione indebita, tramite l’esclusione della recidiva dal novero delle circostanze aggravanti ad effetto speciale che ne determinano la procedibilità d’ufficio;

che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo perché possa procedere alla rivalutazione della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, alla luce delle intervenute modifiche normative.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 gennaio 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2023.